Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si intendono affrontare le questioni che si pongono riguardo al rapporto di lavoro dei cittadini affetti da malattie che abbisognano di terapie sistematiche e prolungate nel tempo.
      Il loro numero è molto elevato; ad esempio, i lavoratori sottoposti a trattamento iterativo nel nostro Paese si calcola che siano intorno ai 4.500-5.000. Si tratta di dipendenti di aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto diversi sia in termini economici che normativi.
      Attualmente le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) considerano le assenze dal lavoro per terapie (ad esempio, per dialisi) come assenze per malattia, ma prevedono l'erogazione delle relative indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera giornata, mentre il trattamento si esaurisce nell'arco di quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del giorno.
      È quindi facilmente intuibile che tale situazione è negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello Stato, sia per

 

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il lavoratore e che tutti avrebbero un vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di assenza, senza praticamente obbligare, come oggi avviene, i lavoratori a fruire di circa 150 giorni di malattia l'anno.
      Infatti, se il lavoratore dializzato potesse usufruire di permessi retribuiti, così come previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, con una retribuzione analoga a quella concessa per i giorni di malattia, così come previsto dagli articoli 2 e 3, senza però dover fruire del normale trattamento di malattia e senza che queste assenze incidano sul periodo di comporto, si avrebbe, da una parte, un notevole risparmio sulla spesa sostenuta dall'INPS e, dall'altra, si consentirebbe ai lavoratori che ricorrono a trattamento terapeutico il mantenimento del posto di lavoro.
      Lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto, oltre che per gli emodializzati, per quei malati che devono assentarsi dal lavoro per trattamenti terapeutici necessari al loro mantenimento in vita, così come previsto dall'elenco di cui all'articolo 4.
 

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